L’accettazione del trust nel nostro ordinamento ha seguito un percorso per certi aspetti complessi e non sempre lineare: cerchiamo di ricostruirne le tappe fondamentali che hanno portato anche in Italia ad una disciplina del trust.
La prima sentenza italiana che fa riferimento al trust è quella della Corte di Cassazione del 21 Febbraio 1899: si trattava nello specifico del caso di un cittadino inglese proprietario di alcuni beni in Sardegna.
Non va comunque enfatizzata eccessivamente la portata innovativa di questa sentenza che di fatto non entrava ancora nel merito della questione dell’accettabilità del trust nell’ordinamento italiano.
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Come suggerisce il nome stesso di questa particolare categoria di trust, il trust immobiliare è un rapporto giuridico che consente ad un soggetto (o a un gruppo di soggetti) di creare un patrimonio immobiliare separato da quello dei disponenti, potendo così presentarsi come valida alternativa alla “tradizionale” prassi consistente nella creazione di una società a responsabilità limitata per la gestione del patrimonio immobiliare, o ancora alla creazione di un fondo patrimoniale.
Il patrimonio immobiliare incluso nel trust sarà, come da caratteristica di questo rapporto giuridico, gestito dal trustee, che pertanto potrà disporre dei beni inclusi nel trust nei termini stabiliti dall’atto.
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L’effetto più importante che il trust produce è rappresentato dalla cosiddetta segregazione patrimoniale dei beni.
Questo in sostanza significa che i beni posti in trust, da chiamarsi a tutti gli effetti beni in trust, costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari.
La conseguenza più importante di un simile “stato di fatto” e che qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non travolge mai i beni in Trust.
La segregazione fa sì che i beni in Trust non possano essere aggrediti dai creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari e il loro eventuale fallimento non vedrà mai ricompresa nella massa attiva fallimentare i beni in Trust.
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